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WiFi e connessione Internet non protetta: quali sono i rischi legali?

By Normativa

WiFi e connessione Internet non protetta: quali sono i rischi legali?

Il wi-fi e i rischi legali sono spesso oggetto di molte contraddizioni e di poca limpidezza. Questo avviene poiché spesso le fonti si rifanno alle normative vecchie e non aggiornate, oppure tirano in ballo leggi del tutto inesistenti. Per parlare dei rischi legali del wi-fi, si deve prendere in esame solo le novità introdotte il 21 agosto del 2013 dalla legge di conversione N. 98/2013 del decreto “Fare” N. 69/2013. La legge è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n.63 alla “G.U. n. 194 del 20 agosto del 2013”.

L’aggiornamento definisce la fornitura dell’internet pubblico tramite wi-fi da parte di esercizi commerciali o circoli privati. L’innovazione prevede una liberalizzazione dell’accesso alla rete web tramite la tecnologia wi-fi e i rischi legali derivanti. Questi ricadono spesso sull’intestatario dell’internet, poiché l’accesso al web tramite il servizio non richiede l’identificazione personale degli utilizzatori. Anzi, nelle attività come quelle degli hotel, gli amministratori sono tenuti a garantire la privacy ai propri clienti. Qualora questi effettuino, però, atti illeciti utilizzando la rete wi-fi, potranno essere perseguibili.

Da un lato dunque vi è l’esonero dal richiedere un’autorizzazione generale per installare un modem wi-fi nella propria attività commerciale e l’identificazione non obbligatoria degli utenti. Dall’altra si ha il rischio che questi utilizzino il wi-fi in modo inappropriato, per esempio scaricando musica e facendo sì che i le colpe ricadano sull’intestatario della rete. Così, chiunque fornisca il libero accesso tramite wi-fi si espone ai rischi legali e alle possibili indagini da parte della Polizia Postale nel caso in cui il reato sia stato commesso utilizzando la linea internet intestata al fornitore.

Questo poiché in mancanza di una legge che obblighi l’identificazione per questioni di privacy , la responsabilità diretta per i reati commessi cade sull’intestatario. Rimane però il diritto della magistratura d’indagare per trovare una prova, arrivando anche a sequestrare il computer dell’esercente connesso al web. Per questo bisogna comunque adottare un sistema di monitoraggio, che nel caso del bisogno fornisca le prove necessarie per scagionare l’esercente della rete wi-fi dai rischi legali.

fonte: quifinanza.it

Il Team
S.W. Globoo Limited

Normativa Internet per Locali Pubblici (Hotspot)

By Normativa

Normativa Internet per Locali Pubblici (Hotspot)

Internet nella vostra struttura in sicurezza e nel pieno rispetto della Legge.

Quando si cercano su Internet informazioni riguardanti la normativa italiana vigente in fatto di Hotspot e di connessioni Wi-Fi per locali aperti al pubblico significa nella maggioranza dei casi arrivare ad avere, dopo la ricerca, le idee più confuse di quando si è iniziato.

A causa del continuo aggiornamento delle normative, le informazioni reperibili in Rete sono nella maggior parte dei casi obsolete o completamente sbagliate.

Se da una parte fino a pochi anni fa la normativa fosse complicata per via del “Decreto Pisanu”, ora le cose si sono abbastanza semplificate.
Il Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225 – Art. 2, comma 19 (c.s. Decreto Milleproroghe) stabilisce la decadenza di alcuni obblighi imposti dal Decreto Legge 27 luglio 2005, n.144 (c.d. “Decreto Pisanu”) per tutte le attività che offrono internet al pubblico.

In breve, tutte le attività, che non abbiano come attività principale la fornitura al pubblico di servizi di connettività a Internet, non sono obbligate a richiedere autorizzazioni alla questura per svolgere la suddetta attività.

Quindi, facendo un esempio, un bar che decide di integrare un Hotspot tra i suoi servizi non deve richiedere l’autorizzazione alla questura, in quanto la connettività offerta nell’esercizio pubblico non è la sua principale fonte di reddito.

Queste sono le (poche) cose che chiunque intenda fornire presso un’attività aperta al pubblico la connessione Internet agli utenti deve sapere:

  • chi come attività principale non abbia quella dell’Internet provider o dell’Internet point e voglia offrire la connessione a Internet agli utenti e ai clienti di un’attività aperta al pubblico non deve chiedere alcuna autorizzazione mentre prima fino alla fine del 2010 era necessaria un’autorizzazione della Questura;
  • chi offre un servizio Internet hotspot può farlo senza la necessità di identificare i clienti: è possibile quindi far connettere gli utenti senza sapere chi essi siano, prima, con il Decreto Pisanu, era invece necessario identificarli;
  • chi effettua (come ad esempio un hotel) trattamento di dati personali in forma elettronica è obbligato, dal Codice Privacy, a mettere in atto tutte le misure idonee a proteggere tali dati da intrusioni provenienti da Internet o dall’interno della propria rete informatica, la cosiddetta “Inviolabilità della Rete”;
  • chi mette a disposizione di terzi la connessione a Internet intestata a sé o alla propria azienda può risultare responsabile, in sede civile, di attività illecite commesse tramite la connessione stessa, a meno che non sia in grado di dimostrare che siano stati terzi (anche sconosciuti) a commettere tali attività.

Per rispondere alle esigenze degli ultimi due punti esposti e di conseguenza rendere a norma il proprio Hotspot è consigliabile dotarsi di un sistema di registrazione e autenticazione degli utenti, in modo tale da poter assicurare la privacy degli utenti e scaricare sugli stessi le responsabilità di eventuali attività illecite (reati: truffe o scambio di materiale pedo pornografico, attività di altro genere), esonerando, di fatto, il gestore dell’attività da ogni responsabilità civile e penale.

Riassumendo in breve:

  1. Il termine Hotspot indica un luogo in cui è presente una connessione internet aperta al pubblico che permette la libera navigazione attraverso postazioni messe a disposizione dall’attività oppure attraverso dispositivi (telefoni, tablet, PC) di proprietà degli utilizzatori.
  2. Oggi qualsiasi struttura aperta al pubblico può fornire ai propri clienti un servizio di connessione a Internet, senza burocrazia.
  3. Per offrire un servizio sicuro e in linea con le normative vigenti è necessario disporre un sistema in grado di garantire l’inviolabilità della rete della struttura, preservare l’integrità dei dati personali raccolti e, soprattutto, assicurare che i titolari della struttura non siano in alcun modo responsabili delle attività dei clienti.

Normative:
Link: DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. 225 
Link: Decreto Legge 27 luglio 2005, n.144

Il Team
S.W. Globoo Limited